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La pronuncia dell’IAP sulla pubblicità di Iliad: alcuni aspetti sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, IAP, ha emesso la sua pronuncia sul caso della presunta comunicazione commerciale ingannevole di Iliad, presentato da Vodafone e TIM.

Tim e Vodafone hanno infatti sollevato nei confronti di Iliad l’ipotesi di pubblicità commerciale ingannevole in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina. All’operatore da poco sbarcato nel mercato si contesta l’aver promesso la copertura del 4G+ in tutto il territorio nazionale e il non aver indicato ”i costi di attivazione ed i limiti in caso di uso delle reti europee”.

Il Giurì, dopo aver attentamente esaminato gli atti e ascoltato le parti, ha dichiarato la comunicazione commerciale di Iliad contestata da TIM e Vodafone come effettivamente in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alla parte in cui si promette una copertura di tipo 4G+ sul territorio.

Inoltre, la pubblicità è stata dichiarata in contrasto con il medesimo articolo anche poiché non sono stati chiaramente indicati i costi di attivazione e i limiti in caso di uso nelle reti europee.

Facendo ciò, il Giurì, limitatamente a quanto fin qui espresso, ordina quindi la cessazione della comunicazione ingannevole.

IAP Iliad

Anche Iliad aveva depositato un’istanza che ha ad oggetto il comportamento in tema di pubblicità ingannevole di Tim relativamente alla promozione del prodotto “Tim Hub 4G”, presentato dalla compagnia come il dispositivo “che ti permette di accedere alla rete mobile 4GPlus di TIM ovunque ti trovi” – “Grazie alla rete TIM 4GPlus, TIM HUB 4G ti offre un’esperienza di navigazione ottimale fino a 260 Mega!””. Ad essere contestate da Iliad sono state proprio le parole “ovunque ti trovi”.

E anche per questa riconvenzionale di Iliad nei confronti di TIM, il Giurì ritiene che il messaggio contestato sia in contrasto con l’articolo 2 limitatamente alla frase “ovunque ti trovi”, e in questi limiti ne ordina quindi la cessazione.

Nel frattempo, Codacons ha inviato una formale diffida a Iliad chiedendo di modificare le condizioni imposte ai clienti, in quanto è stata rilevata “una presunta ingannevolezza del messaggio dell’operatore laddove afferma 5,99 euro al mese per sempre”.

Poiché nelle condizioni generali del contratto Iliad si riserva la possibilità di modifica, l’Associazione ritiene tale condotta in contrasto con il Codice del Consumo, in quanto idonea a “falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio”.

Il Codacons ha quindi diffidato ILIAD Spa a cessare ogni comportamento lesivo degli interessi dei consumatori, entro 15 giorni dal ricevimento della diffida. Trascorso tale termine, l’associazione rende noto che potrebbe avviare delle azioni legali.

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