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AGCOM: pubblicato un documento di lavoro sul piano di numerazione nazionale

Oggi, 6 Luglio 2018, AGCOM ha pubblicato un documento di lavoro in vista del prossimo tavolo tecnico del 19 Luglio 2018 sulle tematiche del piano di numerazione. Nel documento emerge come primo punto quello relativo le soglie di prezzo massimo per le comunicazioni da rete fissa e da rete mobile.

AGCOM riflette sul fatto che attualmente, per alcune numerazioni, le soglie sono definite riferendosi alle chiamate originate da rete fissa, mentre la crescente diffusione dell’uso dei servizi mobili suggerisce di valutare un’eventuale estensione delle stesse.

Secondo l’Autorità, infatti, una regolamentazione differenziata per l’accesso da rete mobile e da rete fissa sarebbe ormai obsoleta.

Un altro aspetto riguarda invece la possibile abolizione dei distretti. L’attuale regolamentazione, ricorda il comunicato, prevede che quando viene assegnato un numero geografico al cliente, occorra anche un codice distrettuale. Adesso, l’Autorità valuterà se tale regola, che si accorda con un decreto ministeriale del 1997, debba essere rispettata pienamente: “è da valutare se anche quando viene dato in uso il numero al cliente si possa dare numerazione geografica senza il vincolo citato relativo al rispetto del codice del distretto.”

piano di numerazione nazionale

Troverà spazio probabilmente anche l’aggiornamento del regolamento per il CLI (caller ID, per identificare il numero telefonico dell’utente chiamante), volto a contrastare fenomeni di frodi.

Infatti, nel tavolo istituito dall’Autorità, si sono registrate parecchie frodi connesse con il CLI, ragion per cui l’Autorità richiede suggerimenti per un contrasto più efficiente dei comportamenti fraudolenti e per una maggior sicurezza degli utenti.

Il punto probabilmente più complesso del documento di lavoro sembra essere quello relativo i tetti di prezzo previsti dal PNN.

Basandosi sul decreto legislativo n.218 del 15 Dicembre 2017, l’AGCOM ha evidenziato quanto segue:

Il d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017 concernente “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la  direttiva  2007/64/CE,  nonché  adeguamento  delle  disposizioni interne al regolamento (UE) n.  751/2015 relativo  alle  commissioni interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate   su   carta”, art. 2, comma 2, lettera f), prevede che al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11, la lettera n) è sostituita come segue:

«n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell’utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l’operazione di pagamento:

 1) sia diretta all’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

 2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli tra quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

 3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;»”

L’Autorità ricorda poi di aver in passato ipotizzato l’introduzione di archi specifici per M2M  (vale a dire Machine to Machine) nonché l’opportunità di prevedere una richiesta all’ITU-T di uno specifico MCC (E.212) per il possibile sviluppo della domanda di servizi M2M.

Tuttavia, l’inclinazione generale era quella di rinviare la regolamentazione dei servizi M2M per consentire prima un consolidamento degli stessi. Tuttavia, tali servizi si sono sviluppati molto rapidamente e il nascente mercato delle eSIM potrebbe spingere a rianalizzare la problematica, prevedendo un nuovo arco di numerazione o l’allungamento della numerazione, limitatamente a quelle non assegnate.

Inoltre, potrebbero venire ridotte le tempistiche stabilite dal PNN relative all’accesso alle numerazioni nazionali e e potrebbe venire ammessa la concessione dei diritti d’uso della numerazione mobile anche da parte di chi offre servizi SMS. In tal senso, la decade 3 potrebbe essere quella utilizzata per i soggetti che offrono servizi SMS di tipo person-to-person, person-to-application, application-to-person e application-to-application. Chiaramente, sarà opportuno prevedere anche norme che garantiscano la massima trasparenza tariffaria per il cliente.

Per finire, nel corso del prossimo tavolo tecnico, potrebbe essere definito un arco di numerazione utilizzabile nei programmi televisivi, fiction e film, allo scopo di evitare di usare rappresentazioni di numerazioni che possano, anche solo casualmentte, corrispondere a utenti reali. Insieme a ciò, si potrebbe definire anche una numerazione da utilizzare solo per chiamate in ingresso.

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