L’ADUC, l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, attraverso un comunicato stampa ha discusso della delibera dell’AGCOM circa la restituzione degli importi dei rinnovi a 28 giorni, parlando di una vittoria per gli operatori telefonici.
Dopo aver ascoltato gli operatori interessati e le Associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, l’AGCOM ha disposto che entro il 31 Dicembre 2018 TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb debbano restituire alla clientela, anche in più fatture, i giorni erosi per effetto della violazione dell’obbligo di cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione su base mensile.
Il “rimborso” avverrà tramite la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi o proponendo soluzioni di compensazione alternative.
Secondo l’ADUC vi è quindi la concreta possibilità che gli operatori preferiscano proporre scontistiche o servizi gratuiti a tempo determinato invece della posticipazione della data di decorrenza della fattura, la quale comunque, ritiene l’associazione, non sia altro che un risarcimento in forma specifica.
Inoltre, l’associazione ritiene che anche questa delibera possa venire impugnata davanti al TAR, allungando sensibilmente i tempi di attesa per l’eventuale rimborso. Vengono citate in tal senso diverse altre delibere simili dell’AGCOM, ad esempio di una situazione in cui “ogni inadempimento comporta una delibera dell’autorità che viene impugnata in due gradi di giudizio e la cui storia si intreccia con delibere precedenti e future, impugnazioni precedenti e future, gradi di giudizio, sospensive.”
A questa prospettiva si va ad aggiungere per l’ADUC il fatto che i rimborsi riguardano solo ed esclusivamente la telefonia fissa.
Per queste ragioni, l’associazione ha ribadito che il problema in questione è di tipo legislativo e ha rinnovato la richiesta al Governo e al nuovo Parlamento per trovare “una linea in materia di tutela dei consumatori”.
L’attacco dell’ADUC contro gli operatori si basa, come si evince dal comunicato, sul fatto che il settore della telefonia sembrerebbe essere il solo in cui la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia possibile senza regole.
Citando quindi il Codice del consumo (art. 33, comma 2) che dichiara la vessatorietà delle clausole contrattuali che consentono di modificare unilateralmente il contratto, l’associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori richiede un intervento legislativo radicale per modificare l’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Così facendo, conclude il comunicato, la modifica unilaterale del contratto sarà possibile solo in caso di giustificato motivo indicato nel contratto stesso al momento della stipula.
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