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Extrasoglia traffico dati: delibera dell’AGCOM del 2010 a tutela dei consumatori

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Sempre più spesso si discute, negli ultimi tempi, di trasparenza sulle condizioni economiche che subentrano dopo il superamento della soglia prevista dalla propria offerta tariffaria. L’esigenza di piena conoscenza di tali condizioni talvolta non viene pienamente soddisfatta da alcuni operatori, che sembrano dedicare poco spazio alla questione.

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una delibera dell’AGCOM del passato. La delibera dell’AGCOM N. 326/10/CONS, risalente al Luglio del 2010, denominata “misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali”, ha disciplinato tali aspetti, cercando di garantire agli utenti una maggiore trasparenza, necessaria per la corretta valutazione delle offerte.

Dopo aver considerato l’interlocuzione con ASSTEL e con i rappresentanti degli operatori mobili in un’audizione tenutasi nel novembre del 2009, l’AGCOM aveva proceduto a una delibera in tre articoli.

Il primo articolo, riguardante la trasparenza tariffaria in generale, prevede l’obbligo per gli operatori mobili di assicurare agli utenti condizioni di piena trasparenza su tutti i piani tariffari per i servizi voce, SMS e traffico dati. Le informazioni necessarie vanno quindi rese pubbliche attraverso tutti gli strumenti disponibili, compresa la rete vendita e il sito ufficiale dell’operatore.

Si tratta, per questo primo articolo, di una delibera ormai ben nota, che garantisce agli utenti di confrontare più offerte, per decidere secondo i propri parametri personali quale sia la migliore.

Il secondo articolo della delibera è invece molto più complesso e risponde alle domande che ancora oggi ci si pone quando capita di superare le soglie previste dalla propria offerta. Tale articolo prevede che gli operatori mobili rendano disponibile gratuitamente un sistema di allerta in grado di avvertire rapidamente l’utente al raggiungimento di una soglia di consumo critica.

Occorre quindi che il cliente venga informato tempestivamente del raggiungimento della soglia, del traffico residuo disponibile e dell’eventuale passaggio a un’altra tariffa nel caso di superamento. Inoltre, già a quell’epoca venne previsto che gli operatori dovessero far cessare il collegamento dati non appena il credito o traffico disponibile residuo fosse stato interamente consumato, avvisando contestualmente l’utente di tale sospensione.

 

Allegati: Documentazione Delibera 326/10/CONS

 

Un altro aspetto disciplinato riguardava la notifica del messaggio di allerta, che sarebbe dovuto pervenire attraverso i canali di volta in volta più adatti, e almeno attraverso SMS o email.

Inoltre, era stato deciso che gli operatori mobili rendessero disponibili sistemi di immediata comprensione per il monitoraggio della propria spesa.

Ultimo aspetto di grande rilevanza riguarda il caso di piani tariffari a consumo, che secondo l’AGCOM dovevano prevedere una soglia massima a scelta dall’utente, o fissata a quota 50 euro per privati e 150 per il settore business. L’idea era quella di regolare una fattispecie ancora più complessa, caratterizzata da consumi troppo variabili e difficili da calcolare nell’immediato.

La terza parte della delibera trattava le sanzioni in caso di violazione da parte degli operatori, per le quali si applica quanto previsto dall’articolo 98, comma 16, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

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