L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha valutato un caso di possibile pratica commerciale scorretta, legato alla condotta che la società TIM ha posto in essere a partire dal mese di febbraio 2016, nei confronti di tutti i clienti consumatori di linea fissa con contratti ADSL e Fibra.
TIM ha addebitato loro un importo di 2 euro IVA inclusa per ogni fattura, in caso di mancata attivazione del servizio di domiciliazione bancaria o postale delle fatture TIM, e in caso di espressa richiesta dell’invio delle fatture in formato cartaceo.
I clienti avrebbero dovuto attivare il servizio di ricezione delle fatture in formato elettronico, così da non vedere aggiunti 2 euro per la produzione e la spedizione della versione cartacea.
L’AGCM aveva quindi avviato un procedimento istruttorio il 23 Novembre 2017 per possibile violazione da parte di TIM degli articoli 20, 24, 25 c. del Codice del Consumo.
Il 26 Febbraio 2018, TIM ha presentato la propria memoria conclusiva, mentre il 27 Febbraio 2018 Udicon, l’Unione per la Difesa dei consumatori, ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito alla condotta di TIM. Lo stesso giorno, l’AGCM ha deciso di richiedere il parere dell’AGCOM, che è stato fornito in data 23 Marzo 2018.
Nel corso del procedimento, sono giunte numerose segnalazioni, prevalentemente da parte di clienti che lamentavano l’impossibilità di ricevere la fattura in formato elettronico oppure da utenti che, nonostante ricevessero già la fattura elettronica, vedevano addebitati ogni mese 2 euro insieme alla ricezione, non richiesta, di una fattura cartacea.
Tuttavia, TIM aveva comunicato che al cliente che avesse attivato il servizio di domiciliazione bancaria o postale della fattura TIM e che avesse configurato un indirizzo di posta elettronica associato sarebbe stato attivato gratuitamente il servizio di fatturazione elettronica, visualizzabile nella sezione MyTIM Fisso del sito tim.it.
TIM aveva quindi difeso la sua diligenza professionale, in quanto la società si è adeguata alla regolazione settoriale vigente, che consente agli operatori la trasmissione delle bollette in formato cartaceo. Inoltre, l’informativa sulla fattura elettronica era stata trasmessa tempestivamente ai clienti. Il senso della scelta alla base, stando alla difesa di TIM, era quello di favorire il processo di digitalizzazione dei propri clienti, tramite l’incentivo all’utilizzo del servizio gratuito di ricezione online della Fattura in formato esclusivamente elettronico. Inoltre, non sussiste nemmeno la condotta aggressiva, avendo TIM lasciato i suoi clienti liberi di decidere circa la modalità di fatturazione preferita.
Essenzialmente per queste due ragioni, è stato deliberato che il comportamento posto in essere da TIM non costituisce una pratica commerciale scorretta.
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